La sostituzione di serramenti può rientrare nel superecobonus se abbinato agli interventi sotto descritti che sono agevolabili al 110%:
- Coibentazione degli edifici con intervento su almeno il 25% della superficie esterna (es. cappotti) – Limite spesa: 60.000 euro per ogni unita immobiliare
- Interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento / raffrescamento nei condomini – limite di spesa: 30.000 euro per ogni unità immobiliare
- Interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento / raffrescamento degli edifici unifamiliari- limite spesa 30.000 euro.
Il limite di spesa per la sostituzione dei serramenti rimane quello previsto dalla precedente legislazione (Ecobonus: 60.000 euro – Ristrutturazione: 96.000 euro)
– LIMITE PER L’ACCESSO ALLE DETRAZIONI 110%
L’intervento deve:
- Comportare un guadagno di almeno due classi di attestazioni delle prestazioni energetiche dell’edificio o il conseguimento della classe energetica più alta (APE)
- Essere asseverato da un tecnico abilitato – asservazione tecnica e di congruità delle spese
- i materiali isolanti utilizzati per l’isolamento delle parti opache devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM)
- Essere realizzato in condomini o unità immobiliari adibite ad abitazione principale
- Riguardare detrazioni di persone fisiche.